Il mulino
ad acqua, come rileva E. Chiessi (Reggio storia 42), ha rappresentato
un elemento di sopravvivenza fondamentale fin
dall’antichità, tanto che lo descrive già
Plinio il vecchio, mentre innumerevoli documenti medioevali
ne descrivono la tecnologia e le norme che ne regolano l’uso.
Due sono i tipi di
mulino, quello a ruota orizzontale e quello a ruota verticale,
in questo secondo tipo l’ acqua può incontrare
la pala cadendo “dal di sopra “ o muovendola “dal
di sotto". La scelta dipende dalla quantità d’
acqua e dalla localizzazione:
dove l’acqua è poca si preferisce quello a ruota
orizzontale, in montagna è possibile convogliare l’acqua
in modo che cada dal di sopra, nelle vicinanze di un corso
d’acqua ovviamente è preferibile il tipo con
l’ acqua dal di sotto. A questa tipologia appartengono
tutti i mulini della città di Reggio, poiché
vengono collocati di fianco ai canali o al più separati
dal “bottazzo”o “gora” cioè
da una vasca che contiene l’acqua di emergenza. Dove
la pala è verticale un congegno funge da moltiplicatore
così che a 6-7 giri per minuto della pala ne corrispondano
cento in quella superiore. A seconda dell'attività
nella quale il mulino viene impiegato cambia, naturalmente,
tutto l’ apparato al quale deve essere impresso il movimento,
sia esso un sistema di magli per la battitura dei metalli,
sia una segheria per le quali, come si può vedere nelle
immagini di un antico codice del 1200, un ingegnoso sistema
consente di fare avanzare il tronco e di segarlo. In ogni
caso lo stesso mulino può essere usato per vari tipi
di lavorazione: un esempio è quello proposto, nel suo
studio ”Non solo farina” da Flavia de Lucis: il
mulino
delle
noci in val Tresinaro ha tre macine per il frumento ed una
per le noci. Il mulino si lega infatti, come dice il titolo,
anche alla lavorazione dei semi da olio, soprattutto noci,
nocciole, vinaccioli e la “faggiola” cioè
il seme del faggio da cui si ricava un olio leggero utilizzato
per l’illuminazione perché inacidisce
presto. Nella città di Reggio, come abbiamo detto parlando
dei mestieri, si incontrano tutti le tipologie di impianti
poiché i mulini servono per macinare
prodotti di vario tipo, ma anche per le cartiere, per la battitura
del rame, per la follatura dei panni. Dallo studio di A. Tincani
”I mulini
ad acqua” si possono ricavare molte interessanti
immagini di questi mulini. A volte il mulino può essere
pericoloso, come ci testimonia l’ex voto che ricorda
un miracoloso salvataggio. Ex voto attribuito a Carlo Bolgieri
(1807), conservato nel Santuario della Madonna della Fossetta
di Novellara. La scena si svolge al Mulino di Sopra di Novellara
e rappresenta il salvataggio miracoloso di una ragazza che
“per la paratoia aperta precipitò nella nave
alla quale andavano due Molini”'. I manufatti idraulici
sono qui dipinti con realistica precisione. L’interessante
opera “aqua masnada” dal curioso titolo dialettale
ci ha fornito documentazione su vari aspetti collaterali del
mulino ad acqua.
1) Gli aspetti legali: se infatti il mulino è fondamentale
per l’economia antica, importante è definirne
la proprietà, le modalità dell’affitto,
chi li debba costruire, i contratti per l’uso dell’acqua
che li aziona
2) ”i padroni del mulino” il ruolo e l’
importanza sociale del mugnaio
Il mulino: strumento
di controllo
All’interno
delle città i mulini erano numerosi. Verso la metà
del XIII secolo a Reggio Emilia erano stati costruiti ben
49 mulini. Ma nelle valli erano addirittura innumerevoli ed
è ovviamente impossibile nominarli tutti. La scarsità
d’acqua, soprattutto in estate e in pieno inverno, quando
i fiumi e i torrenti gelano, faceva sì che ne sorgessero
anche di piccole dimensioni e molto vicine tra loro, senza
contare le “macine” clandestine, di coloro che
tentavano così di sottrarsi al pagamento della tassa
di molitura.
Il controllo sui mulini e sul macinato resta costante da parte
del potere costituito nel corso dei secoli. Controllare il
mulino, i suoi proprietari ed i suoi conduttori significa
infatti possedere il controllo diretto anche sul reddito di
ogni contadino, attraverso la possibilità di controllare
la quantità di grani che ognuno porta a macinare in
rapporto al numero delle bocche che deve sfamare. Nel 1671
la Real Camera Ducale emanava una Grida generale sopra la
Macina nella quale la minuziosità delle regole da seguire,
indica chiaramente come lo scopo da perseguire non è
solo quello di evitare il contrabbando, ma anche un più
capillare controllo della popolazione. Per ogni sacco da quattro
mine di frumento, la tassa da pagare è di 45 bolognini;
mentre 11 bolognini e 4 denari saranno pagati per macinare
un sacco di mistura di fave, veccia, orzo, miglio, frumentone,
castagne secche o altro; solo 4 bolognini infine per macinare
melega e spelta. La mistura con il frumento potrà essere
fatta solo seguendo le regole che vengono indicate più
oltre, nella stessa grida. Nessuno potrà avvicinarsi
per più di cento passi ad un mulino, se non munito
dell’apposita bolletta e, una volta pagata la tassa,
il mugnaio ha tre giorni di tempo per macinare quanto gli
è stato affidato. In caso contrario dovrà motivare
all’ufficiale di Stato il ritardo e chiedere una proroga.
Comunque, anche se muniti della regolare bolletta, i sacchi
della farina non potranno in nessun caso essere trasportati
dal mulino alla casa del legittimo proprietario. Al mugnaio
è proibito tenere nel mulino o in casa grani di alcun
genere, al di fuori della sua molitura, che andrà comunque
conservata negli appositi cassoni, dai quali potrà
essere tolta solo in presenza del pubblico ufficiale. Anche
il mugnaio dovrà, al momento della macina, pagare sulla
molitura un ulteriore dazio. Se a questo aggiungiamo che il
mugnaio può tenere in casa o nel mulino solo una quantità
di farina sufficiente all’uso della sua famiglia, e
che non può né vendere, né in alcun modo
contrattare farina, ci si chiede da che cosa egli potesse
ricavare i denari per pagare la tassa di molitura. I documenti
riferiscono di Menocchio, mugnaio cinquecentesco che si presenta
in tribunale, al vicario generale dell’Inquisizione
che lo doveva interrogare vestito da mugnaio: una veste un
mantello ed un berretto di lana bianca e dichiara così
la sua attività. Il documento ci consente perciò
di sapere quale fosse l’abbigliamento tipico del mugnaio.
Nella grida di cui si è
detto
prima, si legge anche che ai fornai ed ai venditori di farine
è proibito prendere in affitto mulini o anche rendersi
garanti per mugnai affittuari di mulini. Le pene per chi infrange
le regole sono molto severe: per il macinante: perdita delle
merci multa di 2 scudi d’oro per sacco in oltre la perdita
del carro, animali, barche e ogni altro mezzo per il trasporto
della merce. Mentre il mugnaio avrà come pena la perdita
della merce e la multa di 2 scudi d’oro per sacco. È
evidente che si trattava di una tassa sul macinato,non molto
diversa da quella che circa 2 secoli dopo sarà motivo
di rivolte e sommosse in tutta la regione.