i mulini ad acqua

Il mulino ad acqua, come rileva E. Chiessi (Reggio storia 42), ha rappresentato un elemento di sopravvivenza fondamentale fin dall’antichità, tanto che lo descrive già Plinio il vecchio, mentre innumerevoli documenti medioevali ne descrivono la tecnologia e le norme che ne regolano l’uso. Due sono i tipi di mulino, quello a ruota orizzontale e quello a ruota verticale, in questo secondo tipo l’ acqua può incontrare la pala cadendo “dal di sopra “ o muovendola “dal di sotto". La scelta dipende dalla quantità d’ acqua e dalla localizzazione: dove l’acqua è poca si preferisce quello a ruota orizzontale, in montagna è possibile convogliare l’acqua in modo che cada dal di sopra, nelle vicinanze di un corso d’acqua ovviamente è preferibile il tipo con l’ acqua dal di sotto. A questa tipologia appartengono tutti i mulini della città di Reggio, poiché vengono collocati di fianco ai canali o al più separati dal “bottazzo”o “gora” cioè da una vasca che contiene l’acqua di emergenza. Dove la pala è verticale un congegno funge da moltiplicatore così che a 6-7 giri per minuto della pala ne corrispondano cento in quella superiore. A seconda dell'attività nella quale il mulino viene impiegato cambia, naturalmente, tutto l’ apparato al quale deve essere impresso il movimento, sia esso un sistema di magli per la battitura dei metalli, sia una segheria per le quali, come si può vedere nelle immagini di un antico codice del 1200, un ingegnoso sistema consente di fare avanzare il tronco e di segarlo. In ogni caso lo stesso mulino può essere usato per vari tipi di lavorazione: un esempio è quello proposto, nel suo studio ”Non solo farina” da Flavia de Lucis: il mulino il mulino delle nocidelle noci in val Tresinaro ha tre macine per il frumento ed una per le noci. Il mulino si lega infatti, come dice il titolo, anche alla lavorazione dei semi da olio, soprattutto noci, nocciole, vinaccioli e la “faggiola” cioè il seme del faggio da cui si ricava un olio leggero utilizzato per l’illuminazione perché inacidiscemulino delle noci presto. Nella città di Reggio, come abbiamo detto parlando dei mestieri, si incontrano tutti le tipologie di impianti poiché i mulini servono per macinare prodotti di vario tipo, ma anche per le cartiere, per la battitura del rame, per la follatura dei panni. Dallo studio di A. Tincani ”I mulini ad acqua” si possono ricavare molte interessanti immagini di questi mulini. A volte il mulino può essere pericoloso, come ci testimonia l’ex voto che ricorda un miracoloso salvataggio. Ex voto attribuito a Carlo Bolgieri (1807), conservato nel Santuario della Madonna della Fossetta di Novellara. La scena si svolge al Mulino di Sopra di Novellara e rappresenta il salvataggio miracoloso di una ragazza che “per la paratoia aperta precipitò nella nave alla quale andavano due Molini”'. I manufatti idraulici sono qui dipinti con realistica precisione. L’interessante opera “aqua masnada” dal curioso titolo dialettale ci ha fornito documentazione su vari aspetti collaterali del mulino ad acqua.
1) Gli aspetti legali: se infatti il mulino è fondamentale per l’economia antica, importante è definirne la proprietà, le modalità dell’affitto, chi li debba costruire, i contratti per l’uso dell’acqua che li aziona
2) ”i padroni del mulino” il ruolo e l’ importanza sociale del mugnaio

Il mulino: strumento di controllo
All’interno delle città i mulini erano numerosi. Verso la metà del XIII secolo a Reggio Emilia erano stati costruiti ben 49 mulini. Ma nelle valli erano addirittura innumerevoli ed è ovviamente impossibile nominarli tutti. La scarsità d’acqua, soprattutto in estate e in pieno inverno, quando i fiumi e i torrenti gelano, faceva sì che ne sorgessero anche di piccole dimensioni e molto vicine tra loro, senza contare le “macine” clandestine, di coloro che tentavano così di sottrarsi al pagamento della tassa di molitura.
Il controllo sui mulini e sul macinato resta costante da parte del potere costituito nel corso dei secoli. Controllare il mulino, i suoi proprietari ed i suoi conduttori significa infatti possedere il controllo diretto anche sul reddito di ogni contadino, attraverso la possibilità di controllare la quantità di grani che ognuno porta a macinare in rapporto al numero delle bocche che deve sfamare. Nel 1671 la Real Camera Ducale emanava una Grida generale sopra la Macina nella quale la minuziosità delle regole da seguire, indica chiaramente come lo scopo da perseguire non è solo quello di evitare il contrabbando, ma anche un più capillare controllo della popolazione. Per ogni sacco da quattro mine di frumento, la tassa da pagare è di 45 bolognini; mentre 11 bolognini e 4 denari saranno pagati per macinare un sacco di mistura di fave, veccia, orzo, miglio, frumentone, castagne secche o altro; solo 4 bolognini infine per macinare melega e spelta. La mistura con il frumento potrà essere fatta solo seguendo le regole che vengono indicate più oltre, nella stessa grida. Nessuno potrà avvicinarsi per più di cento passi ad un mulino, se non munito dell’apposita bolletta e, una volta pagata la tassa, il mugnaio ha tre giorni di tempo per macinare quanto gli è stato affidato. In caso contrario dovrà motivare all’ufficiale di Stato il ritardo e chiedere una proroga. Comunque, anche se muniti della regolare bolletta, i sacchi della farina non potranno in nessun caso essere trasportati dal mulino alla casa del legittimo proprietario. Al mugnaio è proibito tenere nel mulino o in casa grani di alcun genere, al di fuori della sua molitura, che andrà comunque conservata negli appositi cassoni, dai quali potrà essere tolta solo in presenza del pubblico ufficiale. Anche il mugnaio dovrà, al momento della macina, pagare sulla molitura un ulteriore dazio. Se a questo aggiungiamo che il mugnaio può tenere in casa o nel mulino solo una quantità di farina sufficiente all’uso della sua famiglia, e che non può né vendere, né in alcun modo contrattare farina, ci si chiede da che cosa egli potesse ricavare i denari per pagare la tassa di molitura. I documenti riferiscono di Menocchio, mugnaio cinquecentesco che si presenta in tribunale, al vicario generale dell’Inquisizione che lo doveva interrogare vestito da mugnaio: una veste un mantello ed un berretto di lana bianca e dichiara così la sua attività. Il documento ci consente perciò di sapere quale fosse l’abbigliamento tipico del mugnaio. Nella grida di cui si è detto prima, si legge anche che ai fornai ed ai venditori di farine è proibito prendere in affitto mulini o anche rendersi garanti per mugnai affittuari di mulini. Le pene per chi infrange le regole sono molto severe: per il macinante: perdita delle merci multa di 2 scudi d’oro per sacco in oltre la perdita del carro, animali, barche e ogni altro mezzo per il trasporto della merce. Mentre il mugnaio avrà come pena la perdita della merce e la multa di 2 scudi d’oro per sacco. È evidente che si trattava di una tassa sul macinato,non molto diversa da quella che circa 2 secoli dopo sarà motivo di rivolte e sommosse in tutta la regione.

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