DIRITTO PARTICOLARE PER PERSONE, TEMPI E LUOGHI.

Nel IX secolo, la disgregazione del regno carolingio e le incursioni di saraceni, ungheresi e normanni indebolirono l'autorità civile al punto da non riuscire ad assicurare il più prestigioso dei suoi compiti, l'osservanza del diritto. Essendo impossibile realizzare la "pace universale", si promulgò separatamente una "pace particolare" per singole persone e gruppi di persone, luoghi e cose, nonché periodi di tempo. Chi la infrangeva doveva aspettarsi i più severi castighi.

Giovavano di queste "paci particolari" i pellegrini, l'ospite, le donne e i chierici e i mercanti, gli uomini di lettere e gli studenti, gli ebrei, i messaggeri, i negoziatori. Tutte queste persone avevano in comune il fatto di non appartenere alla classe dei potenti; non potendo portare armi, esse non potevano difendersi da sole ed erano esposte praticamente senza alcuna possibilità di difesa alle aggressioni degli uomini e degli animali. Le "paci separate" proteggevano, inoltre, le domeniche e le altre solennità della Chiesa, l'anno santo, nonché le fiere e i mercati annuali.

Furono proprio i pellegrini a trarne il maggior vantaggio dalla pace estesa con varie modalità a certi luoghi: chiesa e cimitero, mercato e tribunale, città e fortezza, locanda, in seguito anche mulino e bottega del fabbro; in questi luoghi non si potevano portare armi; in tal modo il pellegrino non era più svantaggiato nei confronti degli altri abitanti del luogo. Erano protette anche le strade pubbliche e le vie fluviali, essendo considerate strade reali; chi vi commetteva delitti infrangeva il diritto del re.

I luoghi posti sotto le "paci particolari" erano indispensabili al pellegrino. Se egli usava del suo diritto di legittima difesa in un qualsiasi villaggio, tutti gli abitanti di quel villaggio lo avrebbero subito minacciato. La presenza sulla strada di un cimitero, un monastero, un ospedale, poteva allora salvarlo dal linciaggio e rappresentare un luogo di asilo in grado di salvargli la vita. Normalmente questo diritto di asilo valeva solo per breve tempo (spesso tre giorni), per lo più senza cibo, e non valeva ovviamente per i criminali. Esso consentiva di poter andarsene di nascosto, di avviare trattative in vista di un risarcimento danni o di chiedere in un normale tribunale una punizione leggera. Dal diritto derivano dei doveri: anche i pellegrini, se non volevano rendersi sospetti, dovevano utilizzare le strade, i ponti, i traghetti pubblici. Abbiamo già detto come tutto questo potesse essere rischioso e pieno di insidie.

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